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Energia per lo sviluppo

di Fabio Revelant

Una delle leve per lo sviluppo del nostro Paese arriva dall’economia circolare e dall’effecienza energetica.

A dimostrazione dell’importanza del tema e della crescente sensibilità, il numero uno dell’ENI, l’amministratore delegato Claudio De Scalzi, sottolinea l’importanza e la necessità di «cambiare il nostro modo di pensare e di comportarci: abbandonare la cultura dello spreco perché le risorse non sono infinite. Anche l’energia non è infinita».

La Commissione Europea, per quanto di competenza, ha adottato un ambizioso pacchetto sull’economia circolare per orientarla verso una direzione più sostenibile ed offrire alle imprese la possibilità di realizzare importanti vantaggi economici, oltre a diventare più competitive. Interventi rivolti a un maggior grado di “circolarità” dell’economia regionale e locale contribuiscono a chiudere il ciclo di vita dei prodotti, aumentando il riciclaggio e riutilizzo delle materie prime e degli scarti e apportando importanti benefici sia a livello economico che ambientale.  Infatti, a differenza del tradizionale modello economico lineare basato sulla dinamica “prendi-produci-usa getta”, l’economia circolare è fondata sul riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio, in un circuito (quasi) chiuso nel quale i prodotti e i materiali in essi contenuti assumono grande valore. La transizione verso un’economia circolare risponde a una logica tanto ambientale quanto economica. Potrebbe infatti allentare le pressioni sull’ambiente, con ricadute positive sugli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana. Potrebbe altresì aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, dato che l’UE importa attualmente, in equivalente materie prime, circa la metà delle risorse che consuma.

Le nuove sfide dell’Unione Europea in merito alla migliore gestione e dell’energia delle risorse naturali impongono a tutti gli Stati Membri di intraprendere nelle loro strategie di sviluppo industriale percorsi di economia circolare.

La Regione Piemonte nel suo documento di programma POR FESR 2014/2020 si allinea ai nuovi orientamenti comunitari e promuove i suoi ideali di sviluppo. Ed in continuità con il particolare successo di analoghe misure del precedente piano regionale POR FESR 2007/2013, in particolare l’Asse IV “Energia della vita e qualità della vita” ha tra le priorità di investimento, quella di promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese.

E’ infatti prevista un’apposita misura di incentivazione, con una dotazione finanziaria di oltre 95 milioni di Euro, finalizzata a promuovere la riduzione dei consumi energetici e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli impianti produttivi delle imprese mediante la razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e l’integrazione in situ della produzione di energia da fonti rinnovabili.

FINPIEMONTE – POR FESR 14/20 Asse IV Azione IV.4b.2.1 Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese

L’azione IV.4b.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo” intende sostenere le seguenti tipologie di interventi:

  • la sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
  • la ristrutturazione di cicli produttivi diretta a ridurre l’efficienza energetica sul prodotto finale;
  • l’installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;
  • l’aumento di efficienza dei sistemi di produzione di energia e la loro integrazione con sistemi alimentati da fonti rinnovabili;
  • l’aumento di prestazioni degli involucri e degli impianti destinati a garantire il comfort dei lavoratori;
  • la realizzazione di reti distrettuali di produzione e distribuzione di energia sia termica che elettrica.

Soggetti beneficiari e ambiti territoriali

I destinatari finali potranno rientrare in una delle seguenti categorie:

  1. Piccole medie imprese (PMI) non energivore;
  2. Grandi imprese (GI) e PMI energivore.

Possono richiedere l’agevolazione le imprese non identificabili come “imprese in difficoltà”, che al momento della presentazione della domanda o comunque prima dell’erogazione dell’agevolazione:

  • abbiano la sede o un’unità locale interessata dall’intervento ubicata e operativa in Piemonte oppure si impegnino a averla entro il momento del primo pagamento relativo all’aiuto concesso;
  • non siano in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
  • siano in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
  • siano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Possono presentare domanda anche:

  • imprese neo costituite, purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano costituite tramite conferimento di ramo d’azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
  • cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di impresa (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della L. 381/91 “Disciplina delle società cooperative sociali”);
  • consorzi di produzione, società consortili (aventi dimensione di impresa e in quanto destinatari diretti ed esclusivi dell’agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi.

Ambiti di intervento

Gli interventi finanziabili devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica (eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014).

Per le PMI non energivore sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 50.000,00 € e massimo di 3.000.000,00 €, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per le PMI energivore e le GI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 100.000,00 € e massimo di 5.000.000,00 €, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di stato applicata.

Il termine per realizzazione degli interventi è di 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

Investimenti ammissibili

Gli interventi ammissibili sono ricompresi nelle 2 linee:

Linea 1- Interventi di efficienza energetica:

  • installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento (risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,5 kg CO2 equivalente per ogni euro investito);
  • interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile (miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile – in termini di energia utile risparmiata – in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito, parametrato alla capacità produttiva preesistente, e un risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,3 kg CO2 equivalente per ogni euro investito );
  • interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale (risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,02 kg CO2 equivalente per ogni euro investito);
  • sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza (risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,3 kg CO2 equivalente per ogni euro investito);
  • installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza (risparmio di emissioni, parametrato alla situazione teorica di incremento della produzione con linee standard, almeno pari a 0,3 kg CO2 equivalente per ogni euro investito).

Linea 2 – Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nell’unità locale (risparmio di emissioni, parametrato alla situazione preesistente, almeno pari a 0,2 kg CO2 equivalente per ogni euro investito).

Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

  • devono riguardare una sola unità locale;
  • al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
  • non devono riguardare reti di teleriscaldamento;
  • non devono riguardare attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 66 (Effetto di incentivazione) del Reg. (UE) 651/2014 i soggetti che intendono accedere all’agevolazione devono presentare domanda di contributo prima dell’avvio dei lavori relativi all’investimento.

Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell’I.V.A.):

  1. fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
  2. installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
  3. opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c); sia per impianti, sia per involucri edilizi:
  4. spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione (ad esempio certificazione energetica dell’edificio, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.

Le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al soggetto destinatario finale dell’agevolazione regionale.

Non sono invece ritenuti ammissibili:

  • beni usati;
  • opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
  • costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
  • acquisto di beni in leasing;
  • beni non direttamente identificabili come legati all’intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;
  • l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
  • spese in economia;
  • mezzi e attrezzature di trasporto.

Tipologia ed entità dell’agevolazione

L’incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell’investimento e risulta così suddivisa:

  1. finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari;
  2. contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, con il limite di € 500.000,00 nel caso di interventi proposti da G.I. e P.M.I. energivore e di € 300.000,00 euro per le restanti tipologie di impresa.

Nel caso in cui il destinatario finale risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto, il prestito potrà beneficiare di una premialità del 5% per quanto riguarda i fondi regionali a tasso zero.

La quantificazione economica richiesta dal destinatario finale è operata all’atto della concessione da Finpiemonte S.p.A.:

  • per la parte di finanziamento, la quantificazione avviene attraverso l’”Equivalente Sovvenzione Lordo” (ESL), che esprime il valore dell’aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato (nel caso di un finanziamento agevolato, l’ESL non corrisponde all’importo del finanziamento stesso ma al risparmio garantito al destinatario finale dal tasso agevolato rispetto ad un ipotetico tasso di mercato);
  • per la parte di contributo a fondo perduto, la quantificazione coincide con l’importo concesso.

L’ESL ricavata per il finanziamento sommata al contributo a fondo perduto determina il valore dell’aiuto richiesto che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato. Nel caso in cui la quantificazione dell’aiuto di Stato richiesto sia superiore alla soglia applicabile per la tipologia di aiuto scelta verrà operata una riduzione della quota di contributo a fondo perduto.

La tipologia di aiuto di riferimento sono i c.d. Aiuti in esenzione previsti dal Reg. (UE) 651/2014 – artt. 38, 40, 41 e non può essere applicata in misura superiore rispetto a quanto indicato nella tabella seguente:

Cumulo con altre agevolazioni

L’agevolazione può essere cumulata con qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, con detrazioni statali e con l’accesso al fondo centrale di garanzia (MCC).

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